Cremonese

Cremo-Inter, il giudice sportivo: multa da 50mila euro e diffida specifica

Al centro il petardo tirato contro il portiere Emil Audero. A pesare sulla decisione del giudice sportivo, la collaborazione del club nerazzurro.

Il portiere della Cremonese Emil Audero
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Una multa da 50mila euro e una diffida specifica nei confronti della squadra nerazzurra. Questa la sentenza, arrivata nel primo pomeriggio di mercoledì, del giudice sportivo a riguardo di quanto accaduto la scorsa domenica allo stadio Zini di Cremona, quando un tifoso dell’Inter ha tirato in campo un petardo arrivato a poca distanza dal portiere grigiorosso Emil Audero.

Come si legge nel comunicato, si tratta quindi di un’”ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di gioco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti“.

Fatti gravi che, qualora venissero ripetuti, potrebbero portare ad altrettante gravi conseguenze, fino alla squalifica dal campo. A pesare nella decisione del giudice, però, la collaborazione del club milanese.

“Rilevato che – si legge nelle motivazioni – pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell’accaduto (art. 29 lett. c) Cgs), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) Cgs) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l’incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 Cgs, una o più delle sanzioni previste dall’art. 8 comma 1 lett. d) e) f) Cgs”.

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